Cosa copre la polizza RC Auto?
La polizza RC Auto, copre i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. Il veicolo è considerato in circolazione anche quando è parcheggiato in una pubblica via. Sono coperti anche i danni causati ai trasportati, i danni provocati da operazioni di carico e scarico sul
veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici, i danni alle cose di terzi trasportati e nel caso di veicoli adibiti a scuola guida anche i danni provocati dall’allievo in presenza di istruttore abilitato.
Che cosa NON è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono quindi coperti da assicurazione il conducente del veicolo responsabile del sinistro, il proprietario del veicolo, il locatario, il coniuge, il convivente, i genitori e i figli del conducente e del proprietario del veicolo e del locatario, i parenti entro il terzo grado del conducente, del proprietario del veicolo e del locatario. Se l’assicurato è una società, oltre a quanto sopra, non sono considerati terzi i soci a responsabilità .
Ci sono dei limiti di copertura?
La Compagnia ha diritto di recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di:
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
Partecipazione a gare o competizioni sportive;
Conducente non abilitato alla guida;
Danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle norme vigenti (cinture non allacciate, seggiolino per trasporto minori non conforme…).
Dove vale l’Assicurazione?
L’assicurazione è attiva in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.
L’assicurazione copra anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che può rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Ci sono degli obblighi?
Chi sottoscriva una polizza ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare in corso di contratto le variazioni come ad esempio il cambio di residenza , il cambio di proprietà, la rottamazione/vendita/esportazione del mezzo assicurato, la modifica dell’alimentazione.
Cosa succede se non comunico il cambio del mio indirizzo, di proprietà o la modifica dell’alimentazione?
La Compagnia può decidere la cessazione della polizza e chiedere la restituzione delle eventuali somme pagate per i danni di terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, tramite assegno bancario o circolare N.T, bonifico e altri sistemi di
pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
La copertura inizia dal giorno ed ora di pagamento del premio salvo che la polizza stabilisca una data successiva. In tal caso la copertura decorre dalle ore 24 di tale data.
Il contratto auto è sempre di durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione e può prevedere frazionamenti della rata di premio, ad eccezione di polizze di durata temporanea.
La copertura finisce alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale o della rata di premio. Per le polizza temporanea la copertura finisce alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.
E’ possibile sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa, non deve essere utilizzato e non deve essere parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
La polizza RC Auto è senza tacito rinnovo, cioè alla scadenza annuale non è necessario dare alcuna disdetta, ma la copertura è comunque estesa per 15 giorni successivi alla scadenza.
Il contratto può essere annullato anche prima della scadenza annuale per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, basta darne comunicazione alla Compagnia.
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