La polizza infortuni garantisce l’assicurato in caso di infortunio. Per infortunio si intende un evento fortuito, violento ed esterno, che abbia prodotto lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Con la polizza infortuni è possibile tutelarsi contro gli infortuni da cui derivino il decesso e l’invalidità permanente intesa come una riduzione permanente dell’attitudine dell’Assicurato a svolgere una qualsiasi attività.
La polizza infortuni può essere stipulata con Vittoria Assicurazioni, per tutti i componenti del nucleo familiare del Contraente, come risultanti dallo stato di famiglia, principalmente in 5 forme:
• Forma A – FAMIGLIA.
Nel caso dell’assicurazioni Infortuni Famiglia vengono coperti gli infortuni subiti durante la vita privata.
Per il solo contraente la copertura è estesa anche agli infortuni subiti nello svolgimento delle proprie attività professionali.
• Forma B – TEMPO LIBERO.
L’assicurazione infortuni Tempo Libero copre gli infortuni subiti durante la vita privata.
• Forma C – CIRCOLAZIONE.
L’assicurazione copre gli infortuni che il Contraente ed i componenti del Suo nucleo familiare
subiscano in qualità di:
- conducenti di ciclomotori;
- trasportati o conducenti di autovetture, motocicli, autocaravans, autocarri di peso complessivo non superiore a 35 q.li, unità da diporto, velocipedi;
- trasportati su mezzi di trasporto pubblici, terrestri o marittimi, e su autobus in servizio privato;
- pedoni, a seguito di investimento ad opera di veicoli;
- passeggeri su aerei ed elicotteri.
• Forma D – CIRCOLAZIONE SU TARGA.
Nel caso della polizza Infortuni della Circolazione su targa, l’assicurazione copre gli infortuni del conducente (anche non appartenente al nucleo familiare del contraente), derivanti da incidenti stradali durante la circolazione del veicolo la cui targa è indicata in polizza.
Quando opera l’assicurazione Infortuni Conducente?
L’assicurazione opera:
1.nel momento in cui l’Assicurato salga a bordo del veicolo fino al momento in cui ne sia disceso;
2.quando l’Assicurato si trovi a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
3. nel caso in cui l’Assicurato si trovi a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.
• Forma E – NAVIGAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni del conducente, anche qualora non faccia parte del “Nucleo Familiare”, derivanti da incidenti della navigazione dell’unità da diporto indicato in polizza.
L’Impresa calcolerà l’indennizzo sulla base del 100% dei capitali assicurati per le singole garanzie.
L’assicurazione si intende operante dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo al momento in cui ne è disceso.
Per le forme di garanzia “A”, “B” e “C”, i capitali prescelti sono ripartiti in parti uguali tra gli assicurati oppure in base alla percentuale che risulta indicata in polizza.
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