Relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'attività di consulenza si segnala che quest’ultima, in virtù del mono-mandato, è prestata esclusivamente sui prodotti di investimento assicurativi di Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Tale Compagnia ha deciso di adottare un approccio sostenibile all'investimento, integrando alcuni fattori ambientali e sociali (fattori generalmente ricompresi nell'acronimo ESG – Environmental, Social e Governance) nel proprio processo decisionale di selezione e gestione di alcune classi di attività, al fine di garantire che i vari fattori relativi a rischio e rendimento, sia a livello finanziario che non finanziario, vengano presi in considerazione generando performance sostenibili e di lungo periodo. Per le classi di attività in ambito di applicazione la Compagnia, nella propria politica di Investimento, ha individuato alcuni criteri di esclusione per definirne il rischio di sostenibilità. In particolare, le società emittenti selezionate dalla Compagnia non devono prevedere, nell'ambito del proprio oggetto sociale attività collegate a armi controverse, gioco d’azzardo e impianti di estrazione del carbone. Queste attività quindi se presenti nell'ambito dell’attività svolta dall'emittente ne determinano l’esclusione dall'universo investibile.
La Compagnia seleziona specifiche classi di attivo oggetto di applicazione per le quali si ritiene che il rischio di sostenibilità possa essere maggiormente rilevante come, ad esempio, le obbligazioni societarie e le partecipazioni azionarie e prevede che in un orizzonte temporale di 3 anni gli investimenti, rientranti nelle categorie di attivi per le quali il rischio di sostenibilità viene giudicato maggiormente elevato, riguarderanno per almeno l’80% solo emittenti che rispetteranno i tre criteri di esclusione individuati.
La Compagnia sta procedendo alla mappatura dei rischi ESG che da una prima analisi non sembrano poter causare impatti negativi di lungo periodo sui ritorni delle gestioni. Tali aspetti nella gestione del 2020, non sono stati presi in considerazione.
Regolamento UE 2019/2088
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