Se ho un incidente con un’auto che non ha l’assicurazione posso ottenere il risarcimento dei danni subiti?
In alcuni casi, quando ho un incidente con un autoveicolo non assicurato, posso ottenere il risarcimento dei danni subiti attraverso il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Ma come funziona?
Secondo il rapporto annuale dell’ANIA (anno 2019) i veicoli che circolano senza assicurazione sono 2,6 milioni: chi guida senza assicurazione è un pericolo non solo per sé stesso, ma anche per gli altri. In caso di incidente tra due veicoli entrambi assicurati, si può ottenere in modo semplice e regolamentato il risarcimento dei danni subiti, grazie all'indennizzo diretto, mentre se chi ha torto non è assicurato chi deve pagare?
La possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti anche nel caso in cui si abbia un incidente con un veicolo non assicurato cambia a seconda del tipo di assicurazione che si ha sottoscritto.
Se, infatti, ho optato per la stipula di una polizza chiedendo l’inserimento di garanzie come la Kasko o la Collisione, sarà la mia Compagnia assicurativa a pagare i danni subiti dal mio veicolo.
La garanzia Kasko risarcisce i danni che il veicolo abbia subito sia in conseguenza ad un’uscita di strada o ad una manovra errata, sia a causa di un incidente provocato da un veicolo privo di copertura assicurativa.
Nel caso della collisione, vengono indennizzati i danni causati dall'urto o collisione con un altro veicolo, indipendentemente dal fatto che l’altro veicolo sia assicurato o meno. E’ però fondamentale che il veicolo sia identificato da un numero di targa.
E chi non ha le coperture Kasko o Collisione?
Nel caso in cui non si abbiano le garanzie Kasko o Collisione e si subisca un danno ad opera di un autoveicolo non assicurato, è necessario rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada è stato istituito con la legge 990/1996, è un ente che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico ed interviene ogni volta che si verifica un incidente causato da un mezzo non assicurato o non identificato.
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada tutela tutti coloro che non possono ottenere il risarcimento dei danni subiti da chi ha provocato un incidente ed è finanziato dai proprietari di autovetture/contraenti delle polizze assicurative. In ogni polizza RC Auto è infatti previsto che il 2,5% del premio RC Auto pagato venga utilizzato per alimentare il Fondo di Garanzia.
Come posso chiedere il risarcimento del danno al Fondo di Garanzia per le vittime della strada?
Il danneggiato può fare richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le vittime della strada inviando la richiesta alla Compagnia Assicuratrice con sede nella Regione dove è avvenuto l'incidente e che è incaricata di gestire la procedura.
Il risarcimento che si ottiene dal Fondo ha dei limiti: si tratta dei massimali fissati dalla legge in vigore nel momento in cui si ha l’incidente.
Sul sito della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi SPA - https://www.consap.it/) sono pubblicati i massimali previsti dalla legge:
€ 6.070.000,00 per danni a persona;
€ 1.220.000,00 per danni a cose.
In quali casi e per quali danni è possibile inviare richiesta danni al Fondo di Garanzia?
I casi per cui è previsto l’invio della richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia delle vittime della strada sono i seguenti:
A. veicoli o natanti non identificati – solo per danni alla persona e dal 24/11/2007 (D. Lgs n.198) anche per danni a cose con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona.
B. veicoli o natanti non assicurati - per danni alla persona e per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00: dal 2007 (D.Lgs n.198) i danni alle cose vengono risarciti integralmente.
C. veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa – vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose.
D. veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario – vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose.
Dbis. sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) – sia danni alla persona che danni a cose.
Dter - sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo - sia danni alla persona che danni alle cose.
Per maggiori informazioni sulla procedura di richiesta risarcimento al Fondo di Garanzia per le vittime della strada è possibile utilizzare il seguente link: https://www.consap.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/ .
Comments