Gli avvocati che sono iscritti all'albo sono obbligati dalla legge a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale.
Questo è stabilito da un apposito decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre del 2016, il quale identifica i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dalla polizza.
Cosa copre l’assicurazione RC professionale per avvocati?
L’assicurazione RC professionale per avvocati copre la responsabilità civile del professionista per i danni che egli abbia eventualmente provocato, anche per colpa grave, non solo ai propri clienti, ma anche a soggetti terzi, esclusi i suoi collaboratori e i suoi familiari.
Cosa include la formula base di un’assicurazione di responsabilità civile professionale?
La formula base di un’assicurazione di responsabilità civile professionale include la tutela per fatti dolosi o colposi di cui si sono resi responsabili i praticanti, i dipendenti, i collaboratori e i sostituti processuali.
A titolo di esempio, rientrano nella copertura la nullità degli atti processuali, il mancato deposito degli atti e il ritardato deposito degli atti.
Lo stesso discorso vale per i valori, il denaro, i titoli e i documenti che sono stati consegnati dalle controparti processuali o dai clienti e che durante la custodia sono stati distrutti o persi.
Restano sempre uguali i massimali minimi di copertura?
I massimali minimi di copertura non sono sempre uguali, ma cambiano in funzione di numerose variabili: per esempio l’entità del fatturato dell’esercizio precedente a quello in corso, ma anche la fascia di rischio e la forma in cui viene esercitata la professione (in società o a livello individuale).
Quali obblighi ha l’impresa che assicura l'Avvocato?
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne comunicazione scritta tramite lettera raccomandata all'Agenzia oppure alla Direzione dell’Impresa.
L'avviso scritto deve essere presentato entro 3 giorni da quando si ha avuto conoscenza del fatto. Alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) deve essere allegata anche copia della richiesta di risarcimento effettuata dai terzi danneggiati.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Fermo restando che l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui si firma la polizza e si paga il relativo premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione.
Cosa succede in caso di cessazione dell'attività?
In caso di cessazione dell’attività la retroattività della polizza può essere illimitata, oppure la garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato o agli eredi dello stesso, entro il termine di 10 anni dalla data di cessazione dell’attività.
Area riservata al contraente
Per questo contratto, come per molti altri, l'impresa assicuratrice crea un'area internet riservata al contraente di polizza e, dopo la sottoscrizione il contratto insieme alle relative condizioni, è consultabile in tale area. Sempre dall'Area Riservata è possibile, in alcuni casi, la gestione telematica del contratto con i relativi pagamenti delle rate in scadenza.
Dopo la sottoscrizione del contratto, puoi richiedere all'Impresa assicuratrice le credenziali per l'accesso alla tua area riservata.
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